Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici (approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet)
1. Premessa - Nozione di pacchetto turistico
Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che
l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione
amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a
d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.
lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1
d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in
quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3. Informazione obbligatoria - scheda tecnica
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità
del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini
degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. Pagamenti
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; -
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in
misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma verrà addebitato -al netto dell'acconto versato
di cui all'art. 5/1° comma- l'importo della penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al
costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
Penalità di annullamento per viaggi individuali:
- fino a 30 giorni prima della partenza:
10 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- da 29 a 15 giorni prima della partenza:
25 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- da 14 a 7 giorni prima della partenza:
50 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- oltre tale termine:
100% della quota di partecipazione + quota di iscrizione
Per i viaggi in partenza dal 20 al 31/12, dal 5 al 20/8 e per le
partenze relative a Pasqua e ai Ponti, si applicano le seguenti
condizioni:
- fino a 30 giorni prima della partenza:
25 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- da 29 a 15 giorni prima della partenza:
50 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione
- oltre tale termine:
100% della quota di partecipazione + quota di iscrizione
In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno.
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
Nel caso di gruppi chiusi precostituiti, tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
8. Modifica o annullamento del pacchetto turistico
prima della partenza
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi
oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico
sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo
7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai
sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla ( ex art. 1469
bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di
viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
9. Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante
rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi
non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di
quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. Regime di responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
14. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità
dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto
dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.
15. Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17. Assicurazione contro le spese di annullamento e
di rimpatrio.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. Fondo di garanzia
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo
rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire
un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi
dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24
a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Informativa ai sensi della Legge e Privacy.
Il presente programma è realizzato in conformità alle disposizioni
contenute nell'art. 13 della legge n. 39 della Regione Lombardia del 3
maggio 1983, concernente la "Disciplina dell'Esercizio delle Attività
Professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo" pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12/5/1983, 1° suppl.
ord. al n. 19 (redazione e diffusione dei programmi di viaggio). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce
frontiere alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero.
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento
dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati
personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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